Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 mar 1987
Le navi battenti bandiera del Giappone e operanti esclusivamente con palangari sono autorizzate, nel periodo dal 1o marzo al 30 giugno 1987, a pescare il tonno comune (Thunnus thynnus thynnus) a titolo principale nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo situate oltre il limite di 12 miglia calcolate a partire dalle linee di base, escluse le zone definite nell'allegato I, alle condizioni previste nel presente regolamento.
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