Art. 2
In vigore dal 27 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
L. TINDEMANS
(1) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88.
(2) GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 79.
Storico versioni
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