Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 88. (2) GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 79.
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