Art. 3

Art. 3

In vigore dal 27 feb 1987
1. Il quantitativo totale di vino da tavola per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti, non può superare il 6 % del quantitativo di vino da tavola che esso ha prodotto durante la campagna 1986/1987. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che il quantitativo totale per il quale ciascun produttore può concludere uno o più contratti non superi 5 hl per ettaro di vigneto destinato alla produzione di vino da tavola dal produttore in questione. In tal caso tale possibilità può essere sia estesa all'insieme del territorio dello Stato membro sia limitata alla totalità di una zona viticola o della parte di zona viticola compresa nel territorio dello Stato membro. Ciascun produttore non può consegnare un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl. 2. Il quantitativo di vino o di vino da tavola prodotto, cui si applica la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi che figurano nella sua dichiarazione di produzione e dei quantitativi da esso ottenuti dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2102/84, e che sono iscritti nei registri di cui all' del regolamento (CEE) n. 1153/75.
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