Art. 2
In vigore dal 27 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai titoli emessi dal 1o marzo 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(4) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 24.
(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.
(6) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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