Art. 1
Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3431/86 è sostituito dal seguente testo:
In vigore dal 25 feb 1987
«
L'importo compensativo da riscuotere o da concedere per tonnellata di olio è pari all'importo del contributo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1183/86 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1987:551:oj#art-1