Art. 50

Art. 50

In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIl PresidenteP. DE KEERSMAEKER (1)GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1. (2)GU n. L 214 del 6. 8. 1976, pag. 24. (3)GU n. L 64 dell'8. 3. 1982, pag. 15.
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