Art. 27
All'allegato IV del regime, articolo 6 :
In vigore dal 23 feb 1987
1)il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :
«1. L'assegno di famiglia è pari al 5 % dello stipendio base dell'agente e non può essere inferiore al minimo previsto all', paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. » ;
2)è aggiunto il paragrafo seguente :
«5. Qualora l'agente abbia diritto all'assegno di famiglia unicamente a titolo del paragrafo 2, lettera b), e
tutti i figli a carico, ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, vengano affidati, in virtù di disposizioni legali o di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, alla custodia di un'altra persona, l'assegno di famiglia è corrisposto a quest'ultima per conto e a nome dell'agente. Per i figli maggiorenni a carico si considera come sussistente questa condizione qualora risiedano abitualmente presso l'altro genitore.
Tuttavia, qualora i figli dell'agente siano affidati alla custodia di più persone, l'assegno di famiglia è ripartito tra queste ultime proporzionalmente al numero di figli di cui esse hanno la custodia.
Se la persona alla quale va versato l'assegno di famiglia dell'agente soggetto al presente regime a norma delle disposizioni precedenti ha diritto a tale assegno in virtù della sua qualità d'agente della Fondazione o del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale o di funzionario o altro agente delle Comunità europee, le viene corrisposto soltanto l'assegno d'importo più elevato. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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