Art. 6 · All'articolo 24 del regime è aggiunto il comma seguente :

Art. 6

All'articolo 24 del regime è aggiunto il comma seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« Quando la visita medica di cui al primo comma ha dato luogo ad un parere medico negativo, il candidato può chiedere, entro venti giorni dalla notifica fattagli dal Centro, che il suo caso sia sottoposto al parere di una commissione medica composta di tre medici scelti dal direttore fra i medici di fiducia delle Comunità. Il medico che ha dato il primo parere negativo viene ascoltato dalla commissione medica. Il candidato può presentare alla comissione medica il parere di un medico di sua scelta. Quando il parere della Commissione medica conferma le conclusioni dell'esame medico di cui al primo comma, gli onorari e le spese accessorie sono sostenuti per metà dal candidato. ».
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