Art. 36 · All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 4, primo e secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

Art. 36

All'allegato VI del regime, il testo dell'articolo 4, primo e secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« L'agente che, dopo aver lasciato il servizio presso il Centro, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro o un'istituzione delle Comunità europee, sia stato riammesso in servizio presso il Centro stesso o un'istituzione delle Comunità, acquisisce nuovi diritti a pensione. Egli può chiedere di conservare, per il calcolo dei diritti alla pensione di anzianità, il beneficio della durata totale dei suoi servizi presso il Centro, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro o presso un'istituzione delle Comunità europee, a condizione di riversare le somme che gli fossero state eventualmente versate a titolo di indennità una tantum o che avesse percepito a titolo di pensione d'anzianità, il tutto maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 3,5 %. ».
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