Art. 3 · Il testo dell'articolo 5, terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

Art. 3

Il testo dell'articolo 5, terzo comma, del regime è sostituito dal testo seguente :

In vigore dal 23 feb 1987
« L'agente assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto beneficia, nel nuovo grado, dell'anzianità corrispondente allo scatto virtuale uguale o immediatamente superiore allo scatto virtuale raggiunto nel suo precedente grado, maggiorato dell'importo dell'aumento biennale di scatto nel nuovo grado. Per l'applicazione della presente disposizione, ciascun grado comprende una serie di scatti virtuali, in correlazione ad una serie di anzianità mensili e di stipendi virtuali progressivi, dal primo all'ultimo degli scatti reali, in ragione di un ventiquattresimo dell'aumento biennale di scatto di questo grado. In nessun caso, l'agente ottiene nel nuovo grado uno stipendio base inferiore a quello che avrebbe avuto nel grado precedente. L'agente assegnato ad un posto corrispondente ad un grado superiore a quello per il quale è stato assunto è inquadrato almeno nel primo scatto di tale grado. ».
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