Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 feb 1987
I titoli di importazione di cui all' sono validi per novanta giorni. Si applicano, per quanto riguarda le garanzie e il termine per il rilascio dei titoli, le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2041/75 (3) relativamente ai titoli di importazione senza fissazione anticipata del prelievo.
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