Art. 2
In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 288 del 30. 10. 1985, pag. 5.
(4) GU n. L 187 del 9. 7. 1986, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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