Art. 2
In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L', punto 2, lettera b), è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Parere reso il 19 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 320 del 29. 11. 1985, pag. 9.
(5) GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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