Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3309/85 è modificato come segue:
In vigore dal 23 feb 1987
1) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Qualora sull'etichetta figuri il nome o la ragione sociale dell'elaboratore e qualora l'elaborazione abbia luogo in un comune, una frazione o uno Stato membro diversi da quelli di cui al primo comma, secondo trattino, le indicazioni ivi previste sono completate dall'indicazione del nome del comune o della frazione in cui l'elaborazione è effettuata e, se questa ha luogo in un altro Stato membro, dall'indicazione di quest'ultimo. »;
2) all'articolo 5:
a) il testo del paragrafo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente:
« e) per un vino spumante originario di un paese terzo:
"vino spumante"
ovvero
"vino spumante di qualità" o "Sekt", quando le condizioni per la sua elaborazione siano state riconosciute equivalenti a quelle di cui al titolo III del regolamento (CEE) n. 358/79.
Per tali vini spumanti, la denominazione di vendita è associata a un riferimento al paese terzo nel quale le uve utilizzate sono state raccolte, vinificate e trasformate in vino spumante. Se i prodotti utilizzati per l'elaborazione del vino spumante sono stati ottenuti in un paese terzo diverso da quello in cui l'elaborazione ha avuto luogo, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, il nome del paese in cui è avvenuta l'elaborazione deve risultare chiaramente tra le indicazioni che figurano sull'etichetta. »;
b) il testo del paragrafo 3, terzo comma, è sostituito dal testo seguente:
« In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), per i vini spumanti di qualità del tipo aromatico e i v.s.q.p.r.d. del tipo aromatico di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 358/79, la dicitura relativa al tipo di prodotto di cui al primo comma può essere sostituita dall'indicazione del tenore di zucchero residuo espresso in grammi per litro, determinato mediante l'analisi. »;
c) il testo del paragrafo 5, primo comma, è sostituito dal testo seguente:
« Qualora il nome di un comune o di una frazione figuri sull'etichetta, per indicare la sede dell'elaboratore o di un'altra persona che abbia partecipato al circuito commerciale oppure per precisare il luogo d'elaborazione e qualora tale indicazione comporti il nome di una regione determinata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 338/79, diversa da quella che può essere utilizzata per designare il prodotto in questione, l'indicazione del nome avviene in base a un codice. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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