Art. 2
In vigore dal 23 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 287 del 14. 11. 1986, pag. 3.
(2) Parere reso il 19 febbraio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 16 diciembre 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(6) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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