Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 feb 1987
In Spagna e in Portogallo, per la campagna 1986/1987, le dichiarazioni di coltura di cui all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84, sono presentate entro e non oltre il 30 aprile 1987.
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