Art. 1 · In Spagna, per la campagna 1986/1987, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva:

Art. 1

In Spagna, per la campagna 1986/1987, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva:

In vigore dal 20 feb 1987
a) in deroga all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, l'aiuto è concesso proporzionalmente al quantitativo di olio effettivamente prodotto, a condizione che gli olivicoltori interessati producano in media almeno 100 kg di olio per campagna. Per la determinazione di detti olivicoltori, si applica il disposto dell', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2261/84; b) nel caso in cui un olivicoltore, abbia venduto la totalità o parte della sua produzione di olive, il quantitativo di olio che può beneficiare dell'aiuto è pari a quello ottenuto applicando la resa in olio, fissata in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/1984, al quantitativo di olive prodotto risultante dalla fattura di vendita o da altro documento equivalente.
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