Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 204/87 è modificato come segue:
In vigore dal 20 feb 1987
1) All', paragrafo 1, secondo trattino, la quantità di 2 030 t è sostituita dalla quantità di 2 300 t.
2) All', paragrafo 1, dodicesimo trattino, la quantità di 300 t è sostituita dalla quantità di 600 t.
3) L'allegato I è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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