Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 feb 1987
I comandanti dei pescherecci devono conformarsi agli , e 8 del regolamento (CEE) n. 2057/82 e devono inoltre scrivere nel giornale di bordo le informazioni enumerate nell'allegato II. In ottemperanza all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 gli Stati membri devono anche informare la Commissione delle catture delle specie non assoggettate a quote.
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