Art. 1
In vigore dal 16 feb 1987
In deroga alle regole d'origine dell'allegato II della decisione 86/283/CEE, i prodotti della pesca elencati nell'allegato del presente regolamento, trasformati a Saint-Pierre-et-Miquelon a partire da pesce e crostacei che non si trovano nella condizione di prodotti originari, sono considerati prodotti originari di Saint-Pierre-et-Miquelon alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
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