Art. 9

Art. 9

In vigore dal 16 feb 1987
1. Gli Stati membri comunicano quotidianmente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo: - quantitativo per il quale il titolo d'importazione è richiesto; - numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso; - data di rilascio del titolo d'esportazione; - quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione; - nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione. 2. Alla fine di ogni trimestre, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto, i quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa. TITOLO III Disposizioni finali
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