Art. 9
In vigore dal 16 feb 1987
1. Gli Stati membri comunicano quotidianmente alla Commissione, per telescritto, le seguenti informazioni per ciascuna domanda di titolo:
- quantitativo per il quale il titolo d'importazione è richiesto;
- numero del titolo d'esportazione che figura nella casella superiore del titolo stesso;
- data di rilascio del titolo d'esportazione;
- quantitativo totale per il quale è stato rilasciato il titolo d'esportazione;
- nome dell'esportatore indicato nel titolo d'esportazione.
2. Alla fine di ogni trimestre, le autorità incaricate del rilascio dei titoli d'importazione comunicano alla Commissione, per telescritto, i quantitativi non imputati che figurano sul retro dei titoli d'importazione, nonché il nome della nave e i numeri dei titoli d'esportazione in causa.
TITOLO III
Disposizioni finali
Storico versioni
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