Art. 1
In vigore dal 16 feb 1987
I prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune originari della Tailandia beneficiano del regime previsto dall'accordo di cooperazione, a condizione che siano importati sulla base di titoli d'importazione:
a) il cui rilascio è subordinato alla presentazione di un titolo rilasciato dal Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thailand, per l'esportazione verso la Comunità economica europea, in appresso denominato « titolo d'esportazione », e rispondente ai requisiti prescritti al titolo I del presente regolamento;
b) rispondenti ai requisiti prescritti al titolo II del presente regolamento.
TITOLO I
Titoli d'esportazione
Storico versioni
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