Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 feb 1987
1. Il contingente tariffario comunitario di cui all' è suddiviso in due parti. 2. La prima parte, di 108 130 tonnellate, viene suddivisa tra gli Stati membri; le quote che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1987 ammontano a: 1.2 // // (in tonnellate) // Benelux // 5 560 // Germania // 35 000 // Spagna // 12 450 // Francia // 24 000 // Italia // 18 670 // Regno Unito // 12 450. 3. La seconda parte, di 11 870 tonnellate, costituisce la riserva. 4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro che non partecipa alla ripartizione iniziale ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consenta il saldo disponibile della riserva.
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