Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 85. (4) GU n. L 103 del 19. 4. 1986, pag. 58. (5) GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 10.
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