Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 feb 1987
1. Le autorità competenti trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telescritto, le indicazioni contenute nelle domande di titolo relativamente: - al nome del richiedente, - ai quantitativi richiesti, - all'origine dei prodotti, - se si tratta di un'importazione originaria della Repubblica popolare cinese, al numero del documento di esportazione e al nome della nave. 2. I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a meno che nel frattempo non siano state adottate misure particolari. In caso di non disponibilità dei quantitativi richiesti, i titoli sono rilasciati limitatamente ai quantitativi comunicati dalla Commissione mediante telescritto.
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