Art. 2
In vigore dal 16 feb 1987
1. Le autorità competenti trasmettono ogni giorno alla Commissione, mediante telescritto, le indicazioni contenute nelle domande di titolo relativamente:
- al nome del richiedente,
- ai quantitativi richiesti,
- all'origine dei prodotti,
- se si tratta di un'importazione originaria della Repubblica popolare cinese, al numero del documento di esportazione e al nome della nave.
2. I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, a meno che nel frattempo non siano state adottate misure particolari. In caso di non disponibilità dei quantitativi richiesti, i titoli sono rilasciati limitatamente ai quantitativi comunicati dalla Commissione mediante telescritto.
Storico versioni
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