Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:
In vigore dal 13 feb 1987
1) All'articolo 19, paragrafo 5 i termini « 2 ECU » sono sostituiti dai termini « 1 ECU ».
2) All'articolo 26, paragrafo 2, lettera b) i termini « 2 ECU » sono sostituiti dai termini « 1 ECU ».
3) All'articolo 24, paragrafo 2 i termini « trentasei giorni » sono sostituiti dai termini « quaranta giorni ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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