Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (2) GU n. L 13 del 15. 1. 1987, pag. 12. (3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (4) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7. (6) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 6. (7) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9. (8) GU n. L 318 del 17. 11. 1976, pag. 13.
Storico versioni

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