Art. 1 · Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1528/78 è sostituito dal seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1528/78 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 12 feb 1987
« a) gli stabilimenti in cui viene effettuata: - la disidratazione dei foraggi freschi, utilizzando un essiccatoio che sia conforme ai seguenti requisiti: aa) temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93 °C; bb) durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a 3 ore; cc) in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore a 1 m; - o la macinazione dei foraggi essiccati al sole, - o la fabbricazione di concentrati di proteine ottenuti da succhi d'erba e d'erba medica, - ovvero, fino al 30 aprile 1987, l'essiccazione artificiale con procedimenti diversi da quello indicato al primo trattino, nonché la macinazione dei foraggi così essiccati ».
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