Art. 6
In vigore dal 10 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
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