Art. 6

Art. 6

In vigore dal 10 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
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