Art. 4
In vigore dal 10 feb 1987
In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, e all', paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono decidere di concedere, sul loro territorio, il premio al momento della macellazione degli animali. In questo caso:
a) sono ammessi a beneficiare dell'aiuto i bovini maschi, indipendentemente dalla loro età, il cui peso morto sia pari o superiore a 200 kg;
b) il premio è concesso al produttore, definito all', punto 1), che ha provveduto all'ingrasso dell'animale;
c) gli Stati membri possono prevedere che le domande di premio vengano presentate dopo ogni macellazione;
d) la domanda di premio deve essere corredata di una dichiarazione che attesti che il produttore di cui alla lettera b) ha provveduto all'ingrasso e della prova dell'avvenuta macellazione dell'animale oggetto della domanda di premio, considerate soddisfacenti dalle competenti autorità degli Stati membri;
e) per controllare il massimale degli animali ammessi a beneficiare del premio, le competenti autorità tengono un registro per ciascun produttore che abbia presentato domanda, nel quale sono registrati gli animali che hanno beneficiato del premio.
Storico versioni
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