Art. 6
In vigore dal 10 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1987.
Per il Consiglio
Il Presidente
P. DE KEERSMAEKER
(1) GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 80.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 37.
(5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39.
(6) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28.
(7) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.
(1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28.
(3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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