Art. 6

Art. 6

In vigore dal 10 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 120 del 20. 5. 1986, pag. 80. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 37. (5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 39. (6) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 28. (7) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40. (1) GU n. L 140 del 5. 6. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 28. (3) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 30.
Storico versioni

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