Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 feb 1987
Per i prodotti della sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune (radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci) la riscossione del prelievo applicabile all'importazione entro un massimo del 6 % ad valorem è limitata annualmente, per i diversi paesi d'origine, ai quantitativi seguenti: a) Tailandia: per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, i quantitativi risultanti dal rinnovo dell'accordo approvato con decisione 86/222/CEE; b) Indonesia: per gli anni 1987, 1988, 1989, 825 000 t all'anno; c) altre parti attuali contraenti del GATT, escluse la Tailandia e l'Indonesia: per gli anni 1987, 1988 e 1989, 145 590 t all'anno; d) Cina: per gli anni 1987, 1988 e 1989, 350 000 t all'anno; e) paesi terzi diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d): per il 1987, 30 000 t; per gli anni 1988 e 1989 i quantitativi saranno fissati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:430:oj#art-1