Art. 9
In vigore dal 9 feb 1987
1. I mancati proventi constatati sono pari alla differenza tra il livello di riferimento e i proventi effettivamente generati dall'esportazione del prodotto nella Comunità durante l'anno d'applicazione.
2. Se i mancati proventi constatati a norma del paragrafo 1 risultano superiori alla perdita calcolata in base ai proventi da esportazione del prodotto verso tutte le destinazioni, il sistema si applica in base a quest'ultimo importo.
3. I mancati proventi accertati a norma dei paragrafi 1 e 2, maggiorati del 2 % per errori e omissioni statistiche, costituiscono la base di trasferimento.
Storico versioni
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