Art. 8

Art. 8

In vigore dal 9 feb 1987
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 15 aprile ed il 15 luglio l'estratto delle imputazioni effettuate sulle loro quote nel corso rispettivamente del primo e del secondo trimestre. Su richiesta della Commissione, essi comunicano l'estratto delle imputazioni in periodi più brevi. Questi estratti devono essere trasmessi entro dieci giorni a partire dalla scadenza di ciascun periodo.
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