Art. 4 · Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987. Articolo 5

Art. 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1987. Articolo 5

In vigore dal 9 feb 1987
1. Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1o ottobre 1987, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1987, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o ottobre 1987, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate al 15 settembre 1987 incluso e imputate al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva. 2. Tuttavia, per quanto riguarda i contingenti di cui all', ai numeri d'ordine 09.1801 e 09.1803 un eventuale trasferimento alla riserva può essere effettuato dal Regno Unito soltanto nei limiti delle quantità necessarie a soddisfare le necessità effettive di altri Stati membri che non possono essere coperte sia dalle loro quote iniziali, sia dalla riserva corrispondente eventualmente ricostituita conformemente al paragrafo 1.
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