Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 feb 1987
1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri che dispongono di scorte di cereali d'intervento sufficienti per realizzare l'operazione di cui all' designano i luoghi di magazzinaggio più idonei da prendere in considerazione. 2. Per gli Stati membri che non dispongono sul loro territorio di scorte di cereali d'intervento sufficienti, sul piano quantitativo e qualitativo, per la realizzazione dell'operazione di cui all', i luoghi di magazzinaggio da prendere in considerazione sono quelli riportati nell'allegato II. In questo caso: - il trasporto dei cereali di base non è assoggettato al regime degli importi compensativi monetari, né a quello degli importi compensativi adesione, né al meccanismo complementare applicabile agli scambi; - l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio si trovano le scorte d'intervento fornisce all'organismo d'intervento interessato tutte le informazioni necessarie, in particolare relativamente alla qualità del frumento detenuto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:392:oj#art-2