Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 feb 1987
I quantitativi di farina di frumento tenero della sottovoce 11.01 A della tariffa doganale comune e/o di semole e semolini di frumento duro della sottovoce 11.02 A I a) della tariffa doganale comune che gli organismi d'intervento cedono agli enti caritativi conformemente all' del regolamento (CEE) n. 230/87 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:392:oj#art-1