Art. 1
In vigore dal 5 feb 1987
1. L'organismo d'intervento italiano mette gratuitamente a disposizione degli enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro nel territorio del quale essi sono stabiliti e che sono stati comunicati alla Commissione, lo zucchero che esso detiene. Il quantitativo totale per la Comunità da mettere a disposizione è di 7 986,7 t ripartite tra gli Stati membri come indicato nell'allegato I. Tale zucchero deve essere distribuito gratuitamente alle persone indigenti vittime dell'ondata di freddo nella Comunità. La messa a disposizione anzidetta viene effettuata a richiesta di tali enti da presentarsi all'indirizzo indicato nell'allegato II anteriormente al 1o marzo 1987.
2. Lo zucchero in causa è zucchero bianco cristallino, sfuso, della qualità tipo che a richiesta degli enti in questione è messo alla loro disposizione gratuitamente in pacchetti o astucci da 1 o 2 chilogrammi ovvero in sacchi di carta Kraft a 2 o a 3 fogli da 50 kg.
3. Il ritiro dello zucchero da parte degli enti in causa è effettuato al più tardi il 31 marzo 1987.
Tuttavia, in caso di difficoltà tecniche, l'organismo d'intervento può prevedere un termine supplementare massimo di 15 giorni.
Storico versioni
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