Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, p. 5. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 11. (5) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 36.
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