Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18. (3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9. (4) GU n. L 150 del 4. 6. 1986, pag. 14.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:331:oj#art-2