Art. 2
In vigore dal 2 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.
(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
(4) GU n. L 150 del 4. 6. 1986, pag. 14.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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