Art. 1 · Nel regolamento (CEE) n. 467/77 è inserito l'articolo 2 bis seguente:

Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 467/77 è inserito l'articolo 2 bis seguente:

In vigore dal 2 feb 1987
« Articolo 2 bis 1. Se il tasso del costo d'interesse versato da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico. 2. Per il periodo che decorre dal 1o dicembre 1986 il tasso d'interesse specifico è fissato - al 6 % per la Germania, - al 6 % per i Paesi Bassi ».
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