Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 467/77 è inserito l'articolo 2 bis seguente:
In vigore dal 2 feb 1987
« Articolo 2 bis
1. Se il tasso del costo d'interesse versato da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico.
2. Per il periodo che decorre dal 1o dicembre 1986 il tasso d'interesse specifico è fissato
- al 6 % per la Germania,
- al 6 % per i Paesi Bassi ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:331:oj#art-1