Art. 3
In vigore dal 2 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.
(3) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.
(4) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 24.
(5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
Storico versioni
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