Art. 3

Art. 3

In vigore dal 2 feb 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33. (3) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5. (4) GU n. L 128 del 14. 5. 1986, pag. 24. (5) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (6) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:329:oj#art-3