Art. 1
In vigore dal 2 feb 1987
Gli i mporti del prelievo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, per il terzo periodo di dodici mesi, sono fissati a:
- 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula A,
- 27,84 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di applicazione della formula B o della formula A quando i quantitativi di riferimento sono assegnati alle associazioni di produttori o alle loro unioni di cui all'articolo 12, lettera c),
- 20,88 ECU/100 kg di latte ed equivalente latte, in caso di vendita diretta al consumo.
Storico versioni
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