Art. 1
In vigore dal 27 gen 1987
1. Gli Stati membri provvedono a che i prodotti indicati al punto 1 dell'allegato, ripartiti per categoria, siano messi a disposizione delle organizzazioni caritative riconosciute dallo Stato membro sul cui territorio sono stabilite, ai fini della distribuzione gratuita ai più indigenti in tale Stato membro.
Gli Stati membri hanno la facoltà di far mettere a disposizione delle stesse organizzazioni caritative e con la stessa finalità anche i prodotti indicati al punto 2 dell'allegato, ripartiti per categoria.
2. I prodotti di cui al paragrafo 1 debbono essere fabbricati e acquistati nella Comunità.
Storico versioni
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