Art. 1
In vigore dal 26 gen 1987
Ai fini dell'attuazione dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè si applica il regolamento relativo all'applicazione di un sistema di certificati d'origine quando i contingenti non sono in vigore, adottato dal comitato esecutivo dell'Organizzazione internazionale del caffè e allegato al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:678:oj#art-1