Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 351/79 è modificato come segue:
In vigore dal 26 gen 1987
1) il testo dell', punto 1, è sostituito dal testo seguente:
« 1. vini da tavola e vini v.q.p.r.d., qualora condizioni climatiche e abitudini di consumo richiedano l'aggiunta di alcole e quando sono esportati in paesi terzi; »;
2) all', lettere a) e b), i termini « all'articolo 30 » sono sostituiti dai termini « all'articolo 31 »;
3) il testo dell'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 4
Sono applicabili fino al 31 dicembre 1987:
- l', punto 2, lettera b), e punto 3;
- l', paragrafo 1, secondo comma, nella misura in cui si riferisce ai prodotti di cui all', punto 2, lettera b);
- l', paragrafo 2, nella misure in cui si riferisce ai prodotti di cui all', punto 3. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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