Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 gen 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2176/84 e qualsiasi altra decisione del Consiglio, esso è applicabile fino all'entrata in vigore di un regolamento che istituisca misure definitive o, al più tardi, fino allo scadere di un periodo di due mesi a decorrere dal 1o febbraio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 gennaio 1987. Per il Consiglio Il Presidente L. TINDEMANS (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 280 dell'1. 10. 1986, pag. 68. (3) GU n. C 282 dell'8. 11. 1986, pag. 2.
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