Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 gen 1987
1. Gli organismi d'intervento cedono gratuitamente agli enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti, e operanti nell'ambito di interventi specifici per un aiuto di emergenza un quatitativo di farina di frumento tenero e un quantitativo di semole e semolini di frumento duro da determinarsi, ai fini della distribuzione gratuita di prodotti trasformati alle popolazioni più indigenti vittime delle condizioni meteorologiche particolarmente rigorose dell'inverno 1986/1987. 2. I quantitativi di cereali di base prelevati dalle scorte detenute dagli organismi d'intervento sono fissati conformemente a modalità da stabilirsi in base alla procedura prevista al paragrafo 3. I prodotti devono essere prelevati presso gli organismi d'intervento entro il 31 marzo 1987. 3. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente regolamento ed in particolare le condizioni di trasformazione dei prodotti di base, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. 4. Gli organismi d'intervento interessati registrano in uscita, con valore zero, nel conto previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di frumento ceduti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:230:oj#art-1