Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

In vigore dal 26 gen 1987
1) all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente: « 1 bis. In deroga al paragrafo 1, si può decidere che gli organismi d'intervento mettano a disposizione di enti caritativi riconosciuti dallo Stato membro interessato o dalla Commissione, se detto Stato membro non ha accordato alcun riconoscimento a simili enti, e operanti nell'ambito di interventi specifici per un aiuto di emergenza, un quantitativo di zucchero da essi detenuto, tal quale, per la sua distribuzione gratuita, ad un prezzo inferiore al prezzo d'intervento oppure gratuitamente, per il consumo umano sul mercato interno della Comunità »; 2) il testo dell'articolo 11, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: « 3. Le modalità di applicazione del presente articolo e la decisione di messa a disposizione di cui al paragrafo 1 bis sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 41. ».
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