Art. 1
In vigore dal 23 gen 1987
L'importo totale delle spese di trasporto derivanti dalle distribuzione gratuita di cui all', lettera a), del regolamento (CEE) n. 1501/83 viene stabilito, come di seguito indicato, in funzione della distanza tra il luogo di magazzinaggio del prodotti e il luogo delle distribuzione ed è finanziato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3247/81 mediante i tassi forfettari seguenti:
- distanza inferiore a 25 km: 55 ECU/t di pesce,
- distanza pari o superiore
a 25 km ma inferiore a
200 km: 90 ECU/t di pesce,
- distanza pari o superiore a
200 km: 124 ECU/t di pesce.
Storico versioni
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